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Repertorio Atti n. 1604 del 16 gennaio 2003 
CONFERENZA STATO REGIONI 
SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2003 
Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione 
complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’Operatore socio-sanitario di 
cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n.1. 
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano 
VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, 
in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 
competenze e svolgere attività di interesse comune; 
VISTO in particolare l’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, che definisce le prestazioni socio 
sanitarie e tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria; 
VISTO l’Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n 1161) in sede di Conferenza Stato – 
Regioni tra il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell’operatore socio – sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei 
corsi di formazione; 
VISTO il comma 8, dell’articolo 1, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1, che conferma le disposizioni di cui al sopra 
esplicitato Accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare 
in assistenza sanitaria, consentendo all’Operatore socio – sanitario di collaborare con l’infermiere o 
con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità 
funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell’assistenza infermieristica od 
ostetrica o sotto la sua supervisione; 
VISTA la proposta trasmessa dal Ministro della Salute, d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, con nota del 2 ottobre 2002; 
TENUTO CONTO che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per 
quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla 
materia “professioni” e, per gli aspetti sanitari, alla “tutela della salute”, entrambe ricadenti nella 
potestà concorrente delle Regioni; 

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CONSIDERATO che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune proposte di 
modifica al testo dell’accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della 
salute ha trasmesso il testo dell’accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate; 
CONSIDERATO che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il 
rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell’esame dell’accordo in oggetto per 
approfondimenti; 
CONSIDERATO che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha trasmesso 
nuovamente il testo dell’accordo, che è stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i 
rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i rappresentanti 
del Ministero della salute hanno convenuto; 
CONSIDERATO che il Ministero della salute, con nota dell’11 dicembre 2002, ha trasmesso il 
testo dell’accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; 
CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l’esame 
dell’argomento in oggetto è stato rinviato; 
ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso 
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l; 
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
Avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria 
dell’Operatore socio – sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con 
l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale 
di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od 
ostetrica o sotto la supervisione della stessa; 
-Punto 1 ( Formazione complementare ) 
1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio – 
sanitarie, pubbliche e private, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono 
provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per 
un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio 
sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’articolo 12 dell’Accordo intervenuto il 22 
febbraio 2001 (repertorio atti n 1161) in sede di Conferenza Stato – Regioni tra il Ministro della 
Salute, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Provincie autonome di 
Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
dell’operatore socio – sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di 
formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’articolo 13 dello stesso Accordo. 

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1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione 
complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevono uno 
specifico attestato di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza 
sanitaria” che consente all’operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere 
alcune attività assistenziali, indicate nell’allegato A), parte integrante del presente accordo, in base 
all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del 
responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. 
Punto 2( Materie di insegnamento e tirocinio ) 
2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il 
raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attività e dei compiti indicati 
nell’allegato A), che è parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di 
ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente 
al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la 
professione sanitaria ostetrica. 
Il Segretario 
f.to Carpino 
Il Presidente 
f.to La Loggia 

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ALLEGATO A 
Elenco delle principali attività previste per l’Operatore socio-sanitario con formazione 
complementare in assistenza sanitaria 
L’Operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in 
assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva 
l’infermiere o l’ostetrica/o e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e 
conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la 
sua supervisione, è in grado di eseguire: 
-la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del 
responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione ; 
-la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente 
alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione; 
-i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni ; 
-la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali ( frequenza cardiaca, frequenza respiratoria 
e temperatura ) del paziente ; 
-la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico ; 
- le medicazioni semplici e bendaggi ; 
- i clisteri ; 
- la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni 
cutanee ; 
- la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno ; 
- la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione ; 
- l’attuazione e il mantenimento dell’igiene della persona ; 
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei 
dispositivi medici ; 
- la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati ; 
- il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici ; 
- la somministrazione dei pasti e delle diete ; 
- la sorveglianza delle fleboclisi , conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza 
infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.